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STATUTO

SOCIETA' ITALIANA DELLA RETINA SIR

COSTITUZIONE

Art. 1 - E' costituita l'Associazione SOCIETA' ITALIANA DELLA RETINA SIR

  

SEDE SOCIALE

Art. 2 - L'Associazione ha sede in Roma, piazza Sassari, n. 5 presso la Fondazione per l'Oftalmologia G.B. Bietti. 
L'Associazione ha facoltà di istituire sedi secondarie sul territorio nazionale.

SCOPI E ATTIVITA'

Art. 3 - L'associazione ha lo scopo di:

  • Stimolare la ricerca scientifica, divulgare conoscenze e scambiare esperienze sul corpo vitreo e sulla retina, mediante congressi, dibattiti, corsi, attività editoriali e ogni altro mezzo ritenuto idoneo;

  • Collaborare con altri enti nazionali e internazionali aventi scopi affini;

  • Fornire pareri e mettere a disposizione la propria esperienza a istituti ed enti pubblici e privati, che richiedessero pareri su questioni cliniche, scientifiche, amministrative e legislative.
     

DURATA

Art. 4 - La durata dell'associazione è stabilita a tempo indeterminato.
 

ORGANI

Art. 5.1 - Sono organi dell'associazione:

  • Il Collegio dei soci fondatori;

  • Il Consiglio direttivo;

  • I Soci ordinari;

  • L'Assemblea;

  • I Membri internazionali;

  • Il Collegio dei probiviri.

 

Art. 5.2 - Il Collegio dei soci fondatori è costituito dai professori Rosario Brancato, Ernesto Rinaldi e Mario Stirpe. I soci fondatori faranno parte di diritto del Consiglio direttivo, senza diritto di voto, ma con diritto di veto. Il diritto di veto potrà essere esercitato anche da parte di un singolo componente del Collegio dei soci fondatori. L'esercizio del diritto di veto comporterà la nullità di ogni delibera eventualmente adottata.
Il Collegio dei soci fondatori nomina il Segretario generale del Consiglio direttivo, i Membri internazionali, convoca l'Assemblea dei soci, e predispone il regolamento interno. Il Collegio dei soci fondatori ha compito di controllo sulla corretta applicazione del presente statuto e del regolamento interno dell'associazione.
I soci fondatori sono esclusi dal pagamento di ogni quota associativa.
Qualora venga a mancare, per qualsiasi ragione, uno dei membri del Collegio dei soci fondatori, questi non potrà essere sostituito e le competenze del Collegio spetteranno ai restanti membri.
In caso di mancanza di tutti i membri del Collegio dei soci fondatori, tutte le competenze del Collegio verranno attribuite al Consiglio direttivo.

Art. 5.3 - Il Consiglio direttivo è costituito da sette membri con diritto di voto:

  • Il Presidente, eletto annualmente dall'assemblea, dura in carica un anno ed è immediatamente rieleggibile  con un mandato consecutivo massimo di 2 anni ;

  • Il Segretario generale, con funzioni di tesoriere, nominato dal Collegio dei soci fondatori, dura in carica tre anni ed è rieleggibile alla scadenza del mandato;

  • Cinque Soci ordinari, eletti dall'Assemblea a maggioranza semplice degli intervenuti, i quali durano in carica tre anni.

Il Presidente presiede il Consiglio direttivo e dirige l'organizzazione del Congresso annuale. Il Segretario generale, oltre alla funzione di tesoriere, ha la rappresentanza legale di fronte a terzi e in giudizio. 
Il Consiglio direttivo elegge al suo interno un Vice presidente e due Segretari scientifici.
Tutte le cariche sono gratuite.

Art. 5.4 - Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e di almeno un socio fondatore. Delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. Al Consiglio direttivo spetta l'ordinaria e straordinaria amministrazione per il perseguimento dello scopo associativo, la predisposizione del regolamento per il funzionamento dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, la deliberazione dell'ammissione di nuovi Soci ordinari.

Art. 5.5 - Soci ordinari. La qualità di socio ordinario è limitata a coloro che svolgono la loro attività clinico/scientifica nel campo del vitreo e della retina. La qualifica di Socio ordinario si ottiene:
“per chiamata”: all'atto della costituzione il Collegio dei soci fondatori nomina con voto unanime i primi Soci ordinari, senza limitazione di numero, con proposta effettuata mediante invio di lettera raccomandata, la quale dovrà essere accettata dall'interessato entro 15 (quindici) giorni. Il pagamento della quota sociale costituirà atto di accettazione. Questi soci nominati “per chiamata” costituiranno la prima Assemblea dell'associazione;
“per richiesta”: l'interessato dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda controfirmata da due iscritti all'Associazione, unitamente a un curriculum professionale redatto su apposito modulo fornito dalla Segreteria dell'Associazione.
Spetta al Consiglio direttivo approvare a maggioranza l'ammissione di nuovi Soci ordinari. La mancata ammissione non dovrà essere motivata; trascorsi due anni il richiedente potrà nuovamente ripresentare la domanda a Socio ordinario.

Art. 5.6 - L'adesione alla associazione comporta l'osservanza del presente Statuto e del suo regolamento.

Art. 5.7 - La qualifica di Socio ordinario si perde per recesso, per mancato pagamento della quota sociale annuale per più di due anni consecutivi o per esclusione. In quest'ultimo caso il Consiglio direttivo propone all'Assemblea l'esclusione con parere motivato, e la relativa delibera dovrà essere approvata a maggioranza semplice degli intervenuti. 

Art. 5.8 - L'Assemblea ordinaria è convocata dal Segretario generale almeno una volta all'anno con preavviso di almeno otto giorni, per via telematica, contenente l'ordine del giorno, spedita ai Soci ordinari, ai componenti del Consiglio direttivo e del Collegio dei soci fondatori. L'assemblea può altresì essere convocata in qualsiasi momento su richiesta del Collegio dei soci fondatori o del Consiglio direttivo. Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti i membri del Consiglio direttivo, i membri del Collegio dei soci fondatori e i soci ordinari in regola con il pagamento della quota.

Art. 5.9 - L'Assemblea elegge:

  • Il Presidente del Consiglio direttivo;

  • I cinque componenti del Consiglio direttivo, scelti tra i soci ordinari;

Approva il bilancio annuale predisposto dal Segretario generale.

Art. 5.10 - Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti degli intervenuti.
Non è consentita la delega scritta. Le votazioni dell'assemblea sono di solito palesi o, a richiesta del Presidente, a scrutinio segreto. Per l'elezione dei membri del Consiglio direttivo viene adottata la votazione a scrutinio segreto. L'elezione annuale del Presidente può essere effettuata a votazione palese.

Art. 5.11 - I membri internazionali vengono nominati, senza limitazione di numero, dal Collegio dei soci fondatori. Vengono scelti fra persone note in ambito internazionale per la loro attività clinico/scientifica nel campo del vitreo e della retina.
I membri internazionali sono esclusi dal pagamento di ogni quota associativa e non partecipano all'assemblea.

 

CONGRESSO ANNUALE

Art. 6. - L'associazione organizza un congresso annuale scientifico.
Il Presidente in carica dirige l'organizzazione del congresso.
Sentito il parere del Segretario generale, dei Segretari scientifici e degli altri componenti del Consiglio direttivo, il medesimo decide la sede del congresso e i temi scientifici da trattare.
La partecipazione attiva, gratuita, al Congresso annuale è riservata ai Soci ordinari e ai Membri Internazionali.
Tuttavia, il regolamento interno può prevedere la partecipazione attiva di un numero limitato di non soci, previo pagamento di una quota di partecipazione.

 

MODIFICHE STATUTARIE

Art. 7. - Le modifiche dello Statuto, lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio, verranno proposte dal Collegio dei soci fondatori e approvate a maggioranza semplice degli intervenuti, dall'assemblea generale. Tali modifiche statutarie, in caso di totale vacanza del Collegio dei soci fondatori e in accordo con l'Art. 5.2 saranno proposte dal Consiglio direttivo.
 

BENI PATRIMONIALI

Art. 8.1 - Il fondo comune dell'associazione è costituito dalle quote associative, da contributi straordinari, da elargizioni di associati benemeriti o di terzi, da donazioni, eredità e legati, nonché dai contributi pubblici, erogati a qualunque titolo, cui l'associazione risultasse aver diritto in dipendenza dello svolgimento della propria attività.

Art. 8.2 - Le somme necessarie ai bisogni ordinari dovranno essere depositate a interesse presso un istituto bancario a cura del Segretario generale.
Spetta al Collegio dei Soci fondatori decidere degli investimenti del patrimonio.

 

ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 9 - L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno e il bilancio dovrà essere presentato all'approvazione dell'Assemblea.
 

SCIOGLIMENTO

Art. 10 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea come previsto dall'articolo 7. In tal caso il patrimonio residuo è destinato dal Collegio dei soci fondatori al raggiungimento delle stesse finalità di cui all'art. 3 nei modi che lo stesso lo delibera.
La delibera concernente lo scioglimento provvederà anche:

  • A fissare le norme per la devoluzione o la ripartizione del fondo dell'associazione, il quale sarà devoluto preferibilmente ad altra associazione avente il medesimo scopo della presente;

  • Alla nomina di uno o più liquidatori fissandone i poteri.
     

CONTROVERSIE

Art. 11 - Tutte le eventuali controversie sociali, tra soci e questi e l'associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un Collegio di tre Probiviri da nominarsi dall'Assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.
 

VARIE

Art. 12 - Per quanto non previsto dal presente statuto si dovrà fare riferimento alle leggi vigenti in materia di associazioni.
 

NORME TRANSITORIE

Art. 13 - Per consentire un'adeguata iniziale organizzazione, il Collegio dei soci fondatori nominerà il primo Presidente, il primo Segretario generale e gli altri membri del primo Consiglio direttivo.
Fino alla costituzione degli organi definitivi dell'associazione, le modifiche dello statuto possono essere deliberate dal Consiglio direttivo con voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti.
Fino alla nomina del primo Segretario generale, viene conferita la rappresentanza legale dell'associazione, di fronte a terzi e in giudizio, al professor Mario Stirpe, che accetta.

Roma, 15 maggio 1998

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